sabato 10 gennaio 2015

Proposta di legge del PD: sospendere gli adempimenti del libero professionista in caso di malattia

Prosegue la ricerca di Afrodite K che va a scovare come i nostri politici si occupano della questione malattia e partite iva. Esiste una proposta di legge depositata alla Camera il 15 marzo 2013 dal Deputato Marco Causi del Partito Democratico intitolata "Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio". La proposta contiene interessanti richieste di tutela per il libero professionista nei confronti del proprio cliente finale. Peccato che tutta una fetta di freelance sia tagliata fuori.....

Apprezzabile lo "spirito" della proposta nella quale ci si pone quanto meno la questione di come un improvviso infortunio o una malattia grave possa mandare in tilt un libero professionista anche dal punto di vista delle ottemperanze nei confronti del cliente finale e di quanto le preoccupazioni rispetto a queste possano influire negativamente con le energie, il tempo e la tranquillità che le cure richiedono. Tanto di cappello da parte del popolo delle partite iva.

Ma ci sono dei però......:
  • al comma 1 dell'art.2 della proposta "per libero professionista s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali". E gli altri professionisti, per esempio i freelance della Gestione Separata non iscritti ad alcun ordine? Quelli li facciamo schiattare? 
  • al comma 1 dell'art.3 è previsto che siano presi in esame solo i casi in cui "tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari". Purtroppo molti freelance operano senza lettera di mandato formale.
Risultato: è ormai chiaro che in Italia esistono lavoratori malati di serie A e di serie B. Oltre a questo però rischiamo che nella categoria malati di serie B creiamo pure i sottogruppi di malati di serie BB...... Afrodite K vorrebbe infatti capire per quale principio se sono un professionista afferente ad un ordine dovrei essere maggiormente tutelato come lavoratore di uno che un ordine non ce l'ha. Mah, forse Afrodite K non essendo un politico, certe finezze un le po' capi'.

In ogni caso che fine ha fatto questa proposta? Infognata alla II Commissione Giustizia........

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del Deputato Marco Causi
"Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio"
Presentata il 15 marzo 2013 (atto 277)
Fase iter: assegnato alla II Commissione Giustizia l'11 giugno 2013
Link della Camera

Onorevoli Colleghi! Gli scopi principali della presente proposta di legge sono tre. 
Il primo è quello di evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia o la morte del libero professionista, il cui verificarsi determini il mancato rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possa produrre delle sanzioni per i clienti stessi. Essi sono del tutto estranei al verificarsi di tale evento fortuito e imprevedibile, né può essere ritenuto colpevole del mancato adempimento il libero professionista che abbia subìto un grave infortunio o malattia o che sia deceduto. Dal mancato adempimento di atti a carico del libero professionista nei termini perentori stabiliti dalle varie norme derivano sanzioni e danni economici a carico dei clienti-contribuenti. Attualmente non esistono norme che regolino il verificarsi dei casi indicati. Ad esempio, negli obblighi verso l'amministrazione finanziaria dello Stato (Agenzia delle entrate), il verificarsi di un grave incidente automobilistico a carico del commercialista alcuni giorni prima della presentazione della dichiarazione dei redditi che venga a determinare un ritardo nella presentazione della stessa, provoca l'applicazione di una sanzione a carico del contribuente. Altri esempi possono essere indicati per avvocati, ingegneri, notai eccetera, che sono obbligati ad adempiere in virtù di un mandato ben preciso. Ciò non deve essere ritenuto giusto in un Paese come il nostro che ha un forte senso di democrazia e di giustizia sociale.  
Il secondo scopo che si prefigge la presente proposta di legge è quello di garantire tranquillità e certezza nel lavoro a ciascun libero professionista, senza che questi debba preoccuparsi di quello che succederà ai propri clienti nel caso in cui egli sia colpito da grave malattia o infortunio ovvero nel caso che muoia. Questa è una forte preoccupazione che affligge tutti i lavoratori autonomi.  
Il terzo scopo è quello di dare al libero professionista una garanzia effettiva, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, relativamente alla «tutela della salute», assicurando a lui, al pari di ogni altro cittadino, la possibilità di curarsi. Nella situazione attuale, infatti, molti liberi professionisti sono restii a curarsi perché questo significa danneggiare il proprio lavoro con il rischio di perdere clientela e, di conseguenza, subire danni economici in termini di guadagno.
Quindi, la mancata regolamentazione degli eventi indicati lede anche il «diritto al lavoro», anch'esso riconosciuto a tutti i cittadini dall'articolo 4 della Carta costituzionale. Molti professionisti rinviano alcuni interventi chirurgici, non ritenuti urgenti per la propria salute, per il timore di provocare danni organizzativi al loro studio.
Stessa cosa dicasi per le libere professioniste le quali, in caso di parto prematuro o di interruzione della gravidanza dopo il terzo mese, si trovano nelle stesse condizioni di chi sia stato colpito da un infortunio o da una malattia improvvisi.
La presente proposta di legge non vuole affrontare il problema soltanto per i liberi professionisti, ma anche per i titolari di attività di lavoro autonomo o di cariche di rappresentanza legale esclusiva da esercitare in società sia di persone che di capitali. Infatti, nel caso di grave incidente dell'amministratore unico di una società di capitali, avvenuto a ridosso della scadenza per la firma della dichiarazione dei redditi, la società incorre in sanzioni. Ma quali colpe può avere la società se il suo unico rappresentante legale si è gravemente infortunato o magari è in coma o è deceduto? Né è pensabile che nel giro di pochi giorni possa essere riunita l'assemblea dei soci per nominare un nuovo amministratore che, nel frattempo, deve essere individuato.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
2. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 deve avere carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento deve scaturire una sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
3. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
Art. 2.
1. Ai fini della presente legge, per libero professionista s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali. 
2. Ai fini della presente legge, per infortunio s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:
a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;
b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;
c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;
d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.
3. Ai fini della presente legge, per malattia s'intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
4. Ai fini della presente legge, per grave malattia s'intende uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.
5. Ai fini della presente legge, per cura domiciliare s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l'esercizio dell'attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessari per il recupero dello stato di salute.
6. Ai fini della presente legge, per intervento chirurgico s'intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.
Art. 3.
1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.
2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 4.
1. Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
2. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
Art. 5.
1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
2. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.
Art. 6.
1. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.
Art. 7.
1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore:
a) della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;
b) della persona fisica che svolge attività d'impresa;
c) della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario;
d) della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;
e) della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, i termini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.
Art. 8.
1. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della presente legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
Art. 9.
1. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi della presente legge.
Art. 10.
1. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione, è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.
2. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.
Art. 11.
1. Il Governo adotta il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

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