giovedì 16 giugno 2016

Esenzione per la reperibilità Inps dei lavoratori malati di cancro: autonomi esclusi

Afrodite K ne aveva già parlato in un suo post. Il 7 giugno 2016 è uscita la circolare ufficiale n°95 dell'INPS (ed i relativi allegati) che regolamenta l'esenzione dalle fasce di reperibilità per i lavoratori colpiti da patologie gravi. Ad oggi quindi esiste sia per i lavoratori pubblici (che ne usufruivano da tempo) sia per quelli privati la possibilità di essere esentati dagli "arresti domiciliari". Naturalmente i lavoratori autonomi della Gestione Separata, essendo lavoratori e malati di serie B, sono esclusi.

Le nuove linee guida dell’INPS chiariscono in dettaglio i termini dell’esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati con invalidità civile superiore al 67%. Adesso sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all'Inps e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella ‘terapie salvavita’ ovvero ‘invalidità’, per evitare che il paziente sia sottoposto a visita quando non necessario.
Un provvedimento che ha ricevuto il giudizio positivo della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO). "Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo - afferma Elisabetta Iannelli, avvocato e segretario generale della FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli 'arresti domiciliari in malattia".
Nelle linee guida l'Istituto entra anche nel merito della definizione di "terapie salvavita" proponendo una distinzione tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre terapie salvavita sono definite quelle "cure indispensabili a tenere in vita", pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. "Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro - aggiunge Iannelli - le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o loro complicanze, radioterapico". La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'Inps che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro.
Le linee guida Inps, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO).
Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla “libertà di circolazione in malattia” deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. “La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti - conclude Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali”.

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